Nota a Cass. Pen., Sez. 5, n. 29877 del 28 ottobre 2020
Con la sentenza n. 29877 del 28 ottobre 2020, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha offerto una lezione sul corretto utilizzo della prova indiziaria, ponendo un freno deciso alla tendenza a fondare una condanna per falso in testamento sul solo, per quanto pregnante, argomento del cui prodest. La pronuncia, annullando con rinvio una sentenza di condanna, riafferma che un singolo indizio, anche se grave e preciso, non è sufficiente a superare la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio se non è corroborato da almeno un altro elemento di pari valenza.
Il fatto: da erede a “super erede”
Un professionista di successo, già istituito erede universale ed esecutore testamentario del cospicuo patrimonio di un’anziana signora con due testamenti olografi, si vedeva accusato di aver falsificato due ulteriori e successivi testamenti. Questi ultimi, “rinvenuti” solo dopo la pubblicazione dei primi, avevano l’effetto di revocare una serie di importanti legati immobiliari disposti in favore di altri soggetti, concentrando così nelle mani dell’imputato l’intero asse ereditario, del valore di oltre 15 milioni di euro.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello giungevano a una pronuncia di condanna, fondata essenzialmente sul gigantesco vantaggio patrimoniale che ne sarebbe derivato, ritenuto l’unico movente logico di un’operazione così rischiosa.
La decisione della Cassazione: un solo indizio non fa una prova
La Suprema Corte, dopo aver ripercorso i requisiti di “certezza, gravità, precisione e concordanza” che ogni indizio deve possedere ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p., chiarisce che il principio dell’interesse a delinquere può costituire un indizio valido e forte, ma afferma senza mezzi termini: “l’elemento esaminato, per quanto pregnante, ha valenza indiziaria e, dunque, da solo non è sufficiente a fondare una affermazione di responsabilità dato che, si ripete, l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. postula che gli indizi siano plurimi (almeno due) e concordanti”.
La Cassazione passa quindi al setaccio gli altri elementi indicati dalla Corte d’Appello come corollari dell’indizio principale, e li smonta uno a uno: l’accesso esclusivo all’abitazione della de cuius (giudicato privo di certezza), il radicale cambiamento di volontà della testatrice (ritenuto impreciso) e le modalità inverosimili del ritrovamento (una questione irrisolta).
Conclusioni
La sentenza n. 29877/2020 è un monito fondamentale per la prassi giudiziaria: il processo di valutazione della prova indiziaria deve essere bifasico, prima un’analisi “atomistica” di ogni singolo indizio, poi un’analisi “complessiva e unitaria” per saggiarne la concordanza. Un solo indizio, per quanto forte, lascia sempre aperta la porta a un’alternativa, e quella porta, nel diritto penale, deve rimanere chiusa.
Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Aghemo. Per approfondire, consulti le pagine dedicate a Impugnazione testamento e a Reati ed illeciti in ambito testamentario.


















