Nota a Cass. Pen., Sez. 2, n. 15867 del 30 aprile 2026
Con la sentenza n. 15867 del 2026, la Corte di Cassazione affronta il tema, sempre più attuale, della circonvenzione di persona incapace realizzata attraverso relazioni a distanza, verosimilmente nate e coltivate online. La pronuncia offre un’analisi puntuale degli indici sintomatici dai quali è possibile desumere la consapevolezza, in capo all’agente, dello stato di deficienza psichica della vittima, anche in assenza di un contatto fisico diretto e a fronte di una apparente capacità della persona offesa di gestire strumenti tecnologici.
Il fatto processuale
La vicenda riguarda la condanna, confermata in primo e secondo grado, di un’imputata per i reati di circonvenzione di persona incapace (art. 643 c.p.) e di tentata violenza privata. L’imputata, dopo aver intrattenuto per mesi una relazione a distanza con la persona offesa, l’aveva indotta a effettuare in suo favore plurimi accrediti di denaro su una carta prepagata, per un importo complessivo superiore a 6.000 euro, adducendo generici problemi familiari ed economici. Successivamente, di fronte alla denuncia sporta dalla vittima, l’aveva minacciata di non restituire le somme qualora non l’avesse ritirata.
La difesa ricorreva per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di circonvenzione: la Corte di merito avrebbe affermato la consapevolezza dell’imputata circa la fragilità psichica della vittima senza considerare elementi di segno contrario, quali la capacità della persona offesa di utilizzare internet e applicazioni per la gestione del denaro.
La questione di diritto e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso, ribadisce anzitutto il principio secondo cui, per integrare il reato, la deficienza psichica della vittima deve essere oggettiva, ma la consapevolezza di tale stato è richiesta solo in capo all’autore del reato, il quale, attraverso una “conoscenza significativa”, si sia potuto rendere conto della fragilità e dell’arrendevolezza del soggetto passivo.
Il passaggio cruciale della sentenza risiede nell’individuazione degli elementi fattuali da cui la Corte di merito ha logicamente desunto tale consapevolezza — non da un singolo elemento, ma da un complesso di circostanze gravi, precise e concordanti:
- La natura degli esborsi: le somme di denaro venivano versate senza una reale causa giustificatrice.
- L’entità e la reiterazione degli stessi: l’importo complessivo (oltre 6.000 euro) e la frequenza delle dazioni erano di per sé anomali.
- L’irragionevole generosità e la totale arrendevolezza della vittima: il soggetto passivo si mostrava completamente accondiscendente alle richieste di una persona sostanzialmente estranea.
La Corte afferma che l’apparato argomentativo della sentenza impugnata è “aderente alle richiamate risultanze processuali e dotato di razionalità argomentativa” proprio perché fondato su questi pilastri fattuali, che, letti congiuntamente, non lasciano dubbi sulla percezione, da parte dell’imputata, della condizione di vulnerabilità della sua interlocutrice.
Interessante anche la reiezione del motivo relativo alla tentata violenza privata: la difesa sosteneva trattarsi di un reato impossibile (art. 49 c.p.), poiché la minaccia di non restituire il denaro per ottenere il ritiro di una denuncia per un reato procedibile d’ufficio non avrebbe potuto sortire alcun effetto favorevole. La Corte chiarisce che il reato è impossibile solo quando l’azione è “assoluta, intrinseca e originaria” inidonea a produrre l’evento, mentre nel caso di specie la condotta minatoria era dotata di “chiara valenza intimidatoria”.
Osservazioni conclusive
La sentenza si inserisce nel solco di quella giurisprudenza che adatta le categorie penalistiche tradizionali alle nuove forme di criminalità che sfruttano le tecnologie digitali. La Corte sposta l’accento dall’apparente “normalità” o abilità della vittima (che sa usare uno smartphone) alla palese “irrazionalità” delle sue azioni (che regala migliaia di euro a un’estranea): è proprio questa sproporzione manifesta a costituire la spia che permette all’agente di percepire la vulnerabilità altrui e, al contempo, a fondare per il giudice la prova della sua consapevolezza.
La decisione chiarisce che la “conoscenza significativa” necessaria per integrare il reato non richiede una frequentazione fisica, ma può ben costruirsi attraverso uno scambio telematico che, per la sua natura e per gli effetti patrimoniali che produce, svela la debolezza di una parte e lo sfruttamento doloso posto in essere dall’altra — uno strumento ermeneutico prezioso per contrastare le truffe affettive e le altre forme di raggiro online che prendono di mira soggetti fragili.
Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Aghemo. Per approfondire il tema delle successioni ereditarie, consulti la pagina dedicata dello Studio.


















