Risarcimento danni per malasanità

Risarcimento danni malasanità

L’errore medico o la carenza organizzativa della struttura medica possono dare origine a danni gravi e gravissimi a carico del paziente, fino ad arrivare all’esito estremo della morte dello stesso. Gli episodi di malasanità, come pure quelli di responsabilità medica, danno dunque origine ad una responsabilità per risarcimento dei danni causati al paziente o per il risarcimento del patimento e della perdita inflitta ai parenti, in caso di decesso, per il cui ottenimento è bene rivolgersi ad un assistenza legale specializzata.

Natura della responsabilità medica e da malasanità

In caso di errore medico o di carenze organizzative delle strutture sanitarie coinvolte (c.d. malasanità), il risarcimento può essere richiesto al singolo medico e/o alla struttura, oltre che alle relative compagnie assicurative con cui i responsabili abbiano stipulato idonea polizza professionale. Individuare il responsabile a cui rivolgersi è fondamentale, non soltanto per avviare correttamente l’iter di risarcimento del danno, ma altresì per definire l’onere di prova gravante sul danneggiato.

Se responsabile è la struttura sanitaria, la responsabilità nei confronti del danneggiato è di natura contrattuale. Il paziente, per il risarcimento del danno, dovrà soltanto dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale,  l’emergenza o  l’aggravamento della patologia-danno derivata dall’episodio di malasanità. Alla struttura invece l’onere di dimostrare di non aver commesso alcun inadempimento, cioè di non aver violato il contratto, o che tale inadempimento non ha avuto ruolo nella catena causale generante il danno.

Viceversa, quando responsabile del danno da malasanità è il singolo medico dipendente dalla struttura, la responsabilità ha natura extracontrattuale, salvi impegni contrattuali diretti col paziente. 

In ogni caso al danneggiato incombe l’onere di dimostrare il danno subito, il nesso causale di tale danno rispetto all’errore medico, la colpa o il dolo del responsabile (cioè grave negligenza o volontarietà nel causare il danno). Generalmente l’onere della prova a carico del danneggiato si risolve in una valutazione medico-legale redatta da un professionista qualificato che analizzi la documentazione medica ed ospedaliera individuando gli errori commessi dal medico o dalla struttura.

Come ottenere il risarcimento del danno per errore medico

Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da errore medico si prescrive in dieci anni, in caso di responsabilità contrattuale, e in soli cinque anni in caso di responsabilità extracontrattuale.

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COME OPERIAMO

Esame preliminare

Sulla sussistenza della responsabilità e quantificazione del danno e di verifica del nesso causale tra danno e condotta dei sanitari coinvolti,  che avviene sulla base di una perizia medico-legale redatta da un professionista di fiducia del Cliente, la procedura viene avviata con una lettera di diffida, che può essere trasmessa sia direttamente ai responsabili (medici o struttura sanitaria), sia alle rispettive assicurazioni.

Trattativa stragiudiziale

Per tentare di ottenere in via bonaria il risarcimento del danno dal responsabile o dalla sua assicurazione

Fase giudiziale

Si procede giudizialmente. Secondo la normativa di riferimento, è necessario far precedere il giudizio civile da una procedura di mediazione o da un accertamento tecnico preventivo. Entrambe le procedure sono condizioni di procedibilità del giudizio, il che implica che non si possa promuovere l’azione civile contro il medico o la struttura se non si è prima svolta una delle due procedure descritte.

Azione giudiziale civile

Se non si ottiene il risultato con le iniziative stragiudiziali occorre promuovere un giudizio civile per il risarcimento del danno.

Azione penale

Per la richiesta del risarcimento dei danni è necessaria la presentazione della querela che in linea di principio deve essere presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. Invero, in caso di lesioni personali determinate da colpa medica, il concetto di “notizia” assume un contenuto più complesso, riferendosi non già al momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì a quello, concomitante o eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata. Quanto al termine di prescrizione del delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.

Rapporto con il cliente

In ogni caso durante lo svolgimento dell’incarico il Cliente viene costantemente e tempestivamente informato per iscritto di ogni passo compiuto e dell’evoluzione dell’attività fino al risarcimento finale.

Lo Studio Legale Boetti Villanis-Audifredi di Torino è assicurato per la responsabilità professionale con Generali Assicurazioni polizza 242764092 e dal 30/04/2018, con AmTrust Europe, polizza n.17°0097612/2839.

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