Nota a Cass. Pen., Sez. 2, n. 37840 del 21 novembre 2025
Con la sentenza in commento la Cassazione consolida un orientamento volto a garantire una tutela rafforzata ai soggetti vulnerabili, valorizzando gli elementi sostanziali della fragilità psicologica rispetto ad apparenti stati di lucidità.
Il fatto processuale
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 643 c.p. per aver indotto una persona anziana, della quale era diventato figura di riferimento, a disporre in suo favore tramite testamento. La difesa del ricorrente, nel contestare la decisione dei giudici di merito, articolava plurimi motivi di ricorso, tra i quali spiccava la censura relativa alla ritenuta insussistenza dello stato di deficienza psichica della persona offesa. In particolare, si sosteneva che la vittima, al momento dei fatti, apparisse vigile e loquace, non assumesse farmaci e fosse in buona salute, elementi che, a dire della difesa, escludevano la sua circonvenibilità. Inoltre, si contestava l’utilizzabilità, in sede penale, della consulenza tecnica espletata nel parallelo procedimento civile avente ad oggetto la nomina di un amministratore di sostegno.
La questione di diritto e la decisione della Corte
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del primo motivo di ricorso, con cui la Suprema Corte rigetta le argomentazioni difensive e tratteggia con precisione i contorni della “deficienza psichica” rilevante ai fini dell’art. 643 c.p.
In primo luogo, i Giudici di legittimità ribadiscono un principio ormai consolidato: per l’accertamento di tale stato non è necessaria un’indagine peritale psichiatrica, né tanto meno uno stato di totale incapacità di intendere e di volere. La Corte definisce la deficienza psichica come una “minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie”. Si tratta di una condizione che non azzera la capacità cognitiva, ma la rende fragile e permeabile all’opera di induzione altrui.
Di conseguenza, la Corte qualifica come irrilevanti le circostanze evidenziate dal ricorrente — ossia che la persona offesa apparisse vigile o non assumesse farmaci — poiché si tratta di elementi che non sono idonei ad escludere la sua circonvenibilità.
Il passaggio di maggior pregio della sentenza è, tuttavia, quello in cui la Cassazione stabilisce una diretta e logica correlazione tra i presupposti del reato di circonvenzione e quelli che giustificano l’apertura di una misura di protezione giuridica. La Corte afferma che l’art. 404 cod. civ., nel disciplinare l’amministrazione di sostegno, stabilisce che la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno: il presupposto del reato di cui all’art. 643 cod. pen. è quindi in gran parte sovrapponibile a quello che giustifica l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
Sulla base di tale sovrapponibilità, la Corte ritiene non solo logico, ma del tutto corretto, che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento circa la sussistenza della deficienza psichica sugli esiti della consulenza tecnica disposta in sede civile per la nomina dell’amministratore di sostegno. Quel procedimento, infatti, aveva accertato che la persona offesa, a causa del deterioramento cognitivo legato all’età e a una profonda solitudine, versava in uno stato di vulnerabilità e suggestionabilità tale da renderla incapace di curare da sola i propri interessi, integrando così i presupposti di cui all’art. 404 c.c.
Osservazioni conclusive
La sentenza in commento offre un contributo significativo alla tutela penale dei soggetti deboli. Affermando la sostanziale sovrapponibilità dei presupposti della “deficienza psichica” ex art. 643 c.p. e della condizione di fragilità che legittima l’apertura di un’amministrazione di sostegno, la Corte crea un ponte sistematico tra l’ordinamento civile e quello penale. Da un lato, si legittima pienamente l’utilizzo in sede penale degli accertamenti (come le consulenze tecniche) svolti nel procedimento di protezione civile. Dall’altro, si fornisce agli operatori del diritto un criterio guida chiaro: la sussistenza delle condizioni per l’attivazione di una misura di protezione come l’amministrazione di sostegno costituisce un formidabile indicatore della “circonvenibilità” del soggetto ai fini penali.
La pronuncia riafferma con forza l’attenzione del diritto penale alla sostanza della fragilità umana, al di là delle apparenze: l’età, la solitudine e le dinamiche relazionali possono erodere le difese di un individuo, rendendolo preda dell’abuso altrui.
Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Aghemo. Per approfondire il tema delle successioni ereditarie, consulti la pagina dedicata dello Studio.


















