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Studio Legale Torino | Avvocato Torino
Il cliente, proprietario di una porzione di un immobile un tempo “cascina agricola”, poi suddiviso in tre unità affiancate tra loro e affacciantesi sul medesimo cortile, anch’esso diviso in tre, si rivolge al mio Studio lamentando che i vicini, per accedere alle rispettive proprietà usufruivano di una “servitù di passaggio” carraio, creata ai tempi della divisione dell’immobile cascina, quando esso era ancora parzialmente destinato ad usi agricoli, passando sulla sua porzione di cortile di continuo, di notte e di giorno con più autovetture, creandogli notevole disagio.
In sostanza il cliente chiedeva se e come fosse possibile eliminare la servitù di passaggio sulla sua porzione di cortile.
Studiando la situazione e ragionando sui tempi di costituzione della servitù di passaggio, considerato che la servitù era stata creata in tempi remoti quando ancora non esistevano le cosiddette comodità del mondo moderno, ci siamo resi conto che, all’epoca, la servitù non poteva essere destinata al passaggio continuo delle autovetture, ma che era stata creata per gli usi “tipici” di una vita contadina (portare con i carri la legna per l’inverno, svuotare i pozzi neri – all’epoca non c’erano fognature – ecc.) e che conseguentemente con la trasformazione delle proprietà agricole in civili abitazioni, si era aggravata al punto da essere totalmente “snaturata” rispetto alle finalità originarie.
Esaminando attentamente poi le piantine della proprietà ci siamo anche resi conto che in alternativa al passaggio sulla porzione di cortile del cliente, le altre proprietà erano comunque raggiungibili aprendo dei cancelli nel muro di cinta del cortile così che ciascuno potesse raggiungere la propria porzione di cortile utilizzando una strada rurale che costeggiava il muro e che era comunque parte del complesso immobiliare.
Appurata così la situazione e approfonditi i riscontri dottrinari e giurisprudenziali, con il cliente abbiamo deciso di promuovere una azione giudiziaria chiedendo principalmente l’estinzione della servitù di passaggio così come originariamente costituita sulla porzione di cortile di sua competenza per le mutate condizioni economiche e sociali che avevano determinato di fatto l’inutilità della servitù per i bisogni per cui era stata originariamente costituita, e subordinatamente abbiamo chiesto di spostare a spese del cliente che avrebbe pagato le spese per l’apertura dei cancelli sul muro di cinta del cortile, la servitù in altra parte del fondo, ovvero sulla strada rurale che fiancheggiava il cortile, in modo da sgravare dal passaggio continuo la porzione di cortile del cliente.
Impostata la causa, il Tribunale nominò un consulente tecnico per accertare lo stato dei luoghi, e dopo le difese finali, accertato che la servitù originaria era stata costituita per esigenze del tutto diverse e meno gravose rispetto a quelle con cui veniva utilizzata dai vicini, con la sentenza finale accolse la domanda principale e dichiarò estinta la servitù di passaggio gravante sulla porzione di cortile del cliente facendo proprie tutte le considerazioni che avevamo svolte nelle difese.
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